Rendita di vecchiaia
Avete diritto a una rendita di vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compite 58 anni e al più tardi con il compimento dei 65 anni. Avete la possibilità di riscuotere una parte o l’intera rendita di vecchiaia sotto forma di capitale.Il pensionamento e l’eventuale richiesta di prelievo di capitale devono essere comunicati per iscritto con un preavviso di almeno 3 mesi.
La rendita di vecchiaia annua risulta dalla moltiplicazione dell’avere di vecchiaia disponibile alla rispettiva età per le seguenti aliquote di conversione:
| età 58: |
aliquota di conversione |
5,8% |
| età 59: |
aliquota di conversione |
5,9% |
| età 60: |
aliquota di conversione |
6,0% |
| età 61: |
aliquota di conversione |
6,2% |
| età 62: |
aliquota di conversione |
6,3% |
| età 63: |
aliquota di conversione |
6,4% |
| età 64: |
aliquota di conversione |
6,6% |
| età 65: |
aliquota di conversione |
6,8% |
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L’aliquota di conversione viene calcolata in base al mese esatto.
I riscatti nella Cassa pensione possono essere effettuati fino al pensionamento, ma le prestazioni risultanti possono essere prelevate sotto forma di capitale soltanto fino a 3 anni prima dell’inizio del diritto alla prestazione di vecchiaia.
Rendita transitoria AVS
Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita transitoria AVS. Essa viene concessa fino al momento in cui il membro ha diritto alla rendita AVS ordinaria.
La rendita transitoria AVS si calcola dividendo CHF 80’100.- per il numero di mesi necessari per raggiungere l’età di pensionamento ordinaria.
La rendita transitoria AVS è integralmente finanziata dal datore di lavoro (ad eccezione di quella dei membri volontari).
La rendita transitoria AVS non può superare la rendita AVS massima prevista al momento del pensionamento. Per i membri occupati a tempo parziale, la rendita viene ridotta proporzionalmente al grado di occupazione.
Rendita di vecchiaia per figli
Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita di vecchiaia per figli per ogni figlio che non ha ancora compiuto i 18 anni. Inoltre, se è dimostrato che il figlio è ancora in formazione o è invalido almeno al 70%, il diritto alla rendita si protrae fino al compimento del 25° anno d’età.
La rendita di vecchiaia per figli ammonta, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di vecchiaia.