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Modifica del regolamento 2026

Di seguito trovi le modifiche più importanti apportate al regolamento previdenziale a partire dal 1° gennaio 2026.

Queste sono le modifiche più importanti:

  • Assicurazione volontaria (art. 5 e 5a)

    Qualora, a seguito della risoluzione del rapporto di previdenza, tu decida di optare per un’assicurazione volontaria e nel caso in cui i requisiti necessari risultino soddisfatti, dovrai richiedere tale assicurazione per iscritto a comPlan entro 30 giorni dalla risoluzione del rapporto di previdenza. Potrai comunque disdire l’assicurazione volontaria per iscritto in qualsiasi momento al termine di un mese civile.

  • Modifica della variante di risparmio Standard, Plus ed Extra (art. 7)

    Finora sussisteva la possibilità di modificare la tua variante di risparmio all’inizio di ogni anno civile. A partire dal 1° gennaio 2026 potrai invece modificarla su base mensile. L’adeguamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica. Come sempre, dovrai effettuare tale modifica tramite comPlan Online.

  • Riscatto nella cassa pensioni (art. 8)

    Finora avevi la possibilità di effettuare riscatti volontari su comPlan solo entro e non oltre il 15 dicembre (data di valuta) di ogni anno civile. Ora tale termine decade e potrai quindi effettuare riscatti fino al
    31 dicembre (data di valuta). Tali riscatti verranno quindi considerati nell’ambito del periodo fiscale corrente. Il riscatto dovrà essere effettuato tramite comPlan Online.

  • Termine di notifica per il prelievo di capitale (art. 10)

    Dal 1° gennaio 2026 non sarà più previsto alcun termine di presentazione della domanda per il prelievo di capitale in caso di pensionamento (parziale). Se al momento del pensionamento desideri ricevere la tua rendita di vecchiaia o una parte di essa sotto forma di capitale, devi comunicarci per iscritto la quota di capitale desiderata prima del pensionamento.

  • Autorizzazione scritta del coniuge (art. 10, art. 24 e art. 25)

    Nell’ambito del versamento della rendita di vecchiaia sotto forma di capitale, del finanziamento di proprietà di abitazione o del pagamento in contanti di una prestazione di libero passaggio, comPlan necessita dell’autorizzazione scritta del tuo coniuge. Oltre a richiedere l’autenticazione ufficiale della richiesta da parte di un ufficio notarile o di un comune, a partire dal 1° gennaio 2026 il tuo coniuge avrà anche la possibilità di presentarsi personalmente presso comPlan; a tal fine, il coniuge dovrà contattare comPlan per fissare un appuntamento.

  • Rendita transitoria AVS (art. 12)

    A partire dal 1° gennaio 2026 decade qualsiasi diritto a percepire una rendita transitoria AVS qualora la persona assicurata sia stata licenziata senza preavviso dal datore di lavoro per giusta causa oppure qualora il suo rapporto di lavoro sia stato risolto durante il periodo di prova.

  • Fruizione della rendita per coniugi e della rendita per conviventi sotto forma di capitale (art. 15 e art. 16)

    A partire dal 1° gennaio 2026, la rendita per coniugi e la rendita per conviventi potrà essere percepita, in toto o in parte, sotto forma di capitale. È necessario comunicare per iscritto l’intenzione di percepire la rendita sotto forma di capitale entro tre mesi dal decesso della persona assicurata.

  • Capitale in caso di decesso (art. 18)

    In caso di decesso di una persona assicurata prima del pensionamento o in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d’invalidità prima dell’età di riferimento, i superstiti percepiranno un capitale in caso di decesso, indipendentemente dal diritto successorio.

    A partire dal 1° gennaio 2026 il capitale in caso di decesso verrà corrisposto anche ai coniugi, ai conviventi (anche a coloro che non hanno lo stesso domicilio ufficiale) o ai figli non aventi diritto a una rendita. Finora l’erogazione avveniva soltanto a favore dei coniugi, dei conviventi e dei figli aventi diritto a una rendita.

    A partire dal 1° gennaio 2026 l’importo del capitale in caso di decesso dipenderà da vari fattori come, ad es., il capitale accumulato o la durata dei versamenti delle rendite ai superstiti. Pertanto, tale importo dovrà essere calcolato su base individuale per ogni persona assicurata. Anche in futuro continuerà a essere garantito un capitale in caso di decesso, il cui importo ammonterà almeno a quello della soluzione attualmente in vigore. A partire dal 1° novembre 2025 su comPlan Online avrai la possibilità di effettuare la simulazione per calcolare il capitale in caso di decesso previsto nel tuo caso.

  • Designazione dei beneficiari in caso di decesso (art. 18)

    Con la modifica del regolamento prevista per il 1° gennaio 2026 non sarà più possibile modificare l’ordine di priorità dei beneficiari in caso di decesso. Pertanto, qualsiasi disposizione relativa all’ordine dei beneficiari eventualmente presentata non risulterà più valida.

    La designazione dei beneficiari in caso di decesso avverrà d’ora in poi secondo il seguente ordine di priorità non modificabile:

    A. Il coniuge; in sua assenza:
    B. Il convivente, purché sia stato notificato come beneficiario, oppure persone assistite in misura considerevole dalla persona assicurata; in loro assenza:
    C. Tutti i figli della persona deceduta (in parti uguali); in loro assenza:
    D. I genitori (in parti uguali); in loro assenza: i fratelli (in parti uguali).

FAQ sulle modifiche al regolamento previste per il 1.1.2026